Art. 5.
(Benefìci fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

      1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione

 

Pag. 9

alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
      2. Le modalità per usufruire dei benefìci fiscali previsti dal comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.